Sezioni

Esercizi di vicinato

area tematica Imprese e Commercio

Definizione ai sensi del D.Lgs. 114/98

L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

Ai sensi dell’art. 4 cit., lettera c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Casi di non applicazione del D.Lgs. 114/98

Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.

Presentazione della SCIA

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) cit., di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente.

Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

  1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 D.Lgs. 114/98;
  2. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso;
  3. il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio;
  4. l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’art. 10, c. 1, l. c) D.Lgs. 114/98 (Disposizioni particolari).

Costi

Diritti di istruttoria pari a 20 euro, da versare con le seguenti modalità:

Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115
C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche  il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica

Responsabile del procedimento

Donatella Casadei

Riferimenti normativi

nazionale
  • D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59.
regionale
  • L.R. 14/99 - Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 114
  • Del. G.R. 478/99 - Individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte
  • Del. G.R. 479/99 - Norme per la disciplina del commercio nelle aree di valore storico
  • Del. G.R. 1732/99 - Definizione modalità di effettuazione vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.14/99

 Allegati

Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento

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