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Agevolazioni Fiscali "Bonus Facciate"

Referente: Francesca Gobbi, Fabio Pazzini Ufficio: Sportello Unico Edilizia

Descrizione

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale previsto nella Legge di Bilancio 2020 (n.160 del 27 dicembre 2019). Gli interventi, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, ammessi al beneficio fiscale, sono individuati nella circolare n. 2 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

A differenza di altre agevolazioni per gli interventi sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Interventi ammessi

In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sulla parte anteriore frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Le opere devono sempre essere realizzate nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia costituita:

  1. dalle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
  2. dalle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
  3. dalle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;
  4. dalle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico, gravanti sull’immobile.

Interventi non ammessi

Il bonus NON spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Il bonus facciate non è inoltre ammesso, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzazione mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistete, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia.

Sono escluse le spese:

  • effettuate per interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada e da suolo pubblico;
  • sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Le zone interessate

Per aver diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone “A” e “B”, come individuate dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa e ai regolamenti edilizi comunali.

Nel Comune di Poggio Torriana i contribuenti che rinnovano l’aspetto di un edificio situato in un area assimilare alle zona A e B  descritte nel Decreto nr. 1444/1968 (dove gli immobili agevolati devono ricadere), per accedere al Bonus Facciate, devono ottenere una certificazione urbanistica dall’Ente competente e non da un semplice professionista. Lo ha precisato e il chiarimento è piuttosto importante, l’Agenzia delle Entrate nella risposta nr. 182 dell’11 giugno, arrivata in seguito ad un interpello

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 45

Allegati

Sotto la guida di Agenzia delle Entrate con tutti gli approfondimenti.

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