Sezioni

Avviso alle aziende

Scadenza 31 gennaio 2023 per la dichiarazione annuale ai fini del riconoscimento e conferma delle agevolazioni/esenzioni TARI

Si ricorda a tutte le aziende (con qualsiasi codice di attività ATECO) che, ai sensi degli articoli 28 e 29 del vigente Regolamento TARI e della nuova normativa in materia di rifiuti (D. Lgs. 116/2020 e delibera di ARERA nr. 15/2022), ai fini del riconoscimento e conferma delle agevolazioni/esenzioni per:

  1. Avvio al riciclo/recupero dei rifiuti “urbani”

e/o

  1. Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, o in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti speciali e urbani

È OBBLIGATORIO produrre entro il 31 gennaio di ogni anno

(non più il 30 giugno)

la dichiarazione di avvenuto regolare smaltimento (secondo il modello allegato), con copia di tutti i formulari di trasporto (o MUD se disponibili) relativi all’anno concluso.

La dichiarazione annuale va trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.poggiotorriana@legalmail.it Ufficio Ambiente.

Si ricorda inoltre quanto segue:

  1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

  2. Sono rifiuti urbani

  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

  7. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

  8. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall’allegato L-quater, articolo 183 del D.lgs. 152/2006 indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell’allegato L-quinquies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe, utilizzando, in caso, il criterio della prevalenza.

  1. Sono rifiuti speciali:

  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

  9. i veicoli fuori uso.

  1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  1. «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.



Azioni sul documento

pubblicato il 2022/12/21 11:15:00 GMT+2 ultima modifica 2023-12-22T11:30:43+02:00 scaduto

Valuta questo sito