Sezioni

Misure straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria

Posticipata l’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento al 02/11/2022

Con l’Ordinanza n. 40 del 25/10/2022 sono state sono state adottate misure straordinarie per la tutela della qualità dell'aria, in esecuzione er la tutela della qualità dell'aria, in esecuzione al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) come modificato ed integrato con la D.G.R. n. 33/2021 e 189/2021.

Misure antismog

Nel periodo dal 20/10/2022 al 30/04/2023, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area di centri abitati di Poggio Berni, Santo Marino e S. Andrea dei veicoli privati come di seguito specificato:

  • veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
  • veicoli diesel EURO 0, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;
  • ciclomotori e motocicli EURO 0 e EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;

Nel periodo dal 01.01.2023 al 30.04.2023, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell’area dei centri abitati di Poggio Berni, Santo Marino e S. Andrea come rappresentati nella planimetria allegata, dei veicoli privati come di seguito specificato:

  • veicoli diesel EURO 3, non conformi alla direttiva 94/12 CE e successive o alla direttiva 96/69 CE e successive;

Per viabilità esclusa dalla limitazione e veicoli in deroga, consultare le pagine 8, 9, 10 e 11 dell'Ordinanza n. 40 del 25/10/2022.

Accensione impianti termici ad uso riscaldamento

E' ridotto il periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipandone l’accensione al 02/11/2022;

Le disposizioni non si applicano:

  1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
  2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Abbruciamento residui vegetali

Divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre - 30 aprile ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria. La deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui al punto precedente, è prevista limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria. La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera h) del dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. L’abbruciamento dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti. L’abbruciamento deve sempre essere comunicato con le modalità individuate dal Regolamento forestale n. 3/2018 e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi: il preventivo avviso dovrà essere reso telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o tramite l’apposito applicativo web (clicca qui). Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione.

Dell’abbruciamento verranno informate le Centrali operative dei Vigili del Fuoco, le Stazioni Carabinieri Forestali e le Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Riduzione consumi energetici

Misure da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

  • il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";

  • l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

  • il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

  • l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Misure emergenziali

Dovranno essere adottate le seguenti misure emergenziali in tutto il territorio comunale fino al 30/04/2023, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi con un bollino rosso che devono essere attivate le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:

  • vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle";
  • la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

a) 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);

b) 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);

  • divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente al controllo.

Regione Emilia-Romagna - Ambiente

Altre info al sito Liberiamo l'Aria

Azioni sul documento

pubblicato il 2022/10/26 11:08:00 GMT+2 ultima modifica 2022-10-26T11:22:34+02:00

Valuta questo sito