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Comunione e separazione dei beni dei coniugi

Il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, del matrimonio, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un Notaio, che la invierà all'Ufficio di Stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio. L'Ufficio provvede all'annotazione a margine dell'atto.

Cosa fare

Occorre presentare dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.

In caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio), la dichiarazione viene registrata tramite atto notarile.

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pubblicato il 2017/11/09 15:59:00 GMT+2 ultima modifica 2021-06-25T12:06:47+02:00

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