Sezioni

Imu anni precedenti

area tematica Tasse e tributi

Descrizione

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Si ricorda che anche per l'anno 2019 la TASI non è dovuta per qualsiasi categoria immobiliare. 

Con delibera di Consiglio Comunale nr 08 del 20/03/2019 sono state approvate le aliquote e le detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2019, che vengono di seguito riportate:

Tipologia

Aliquota IMU

Aliquota

TASI

 Aliquota Totale

Comune

Stato

Abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del possessore classificata nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti);

4,00‰

(detrazione

€ 200,00)

-

0,00

0,00

Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il  1°grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato -  riduzione della base imponibile del 50% Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante la dichiarazione IMU

5,60‰

-

0,00

5,60‰

Abitazioni secondarie ed una pertinenza, concesse in locazione secondo gli Accordi Territoriali ai sensi degli artt. 2 e 5 della L. 431/1998, a soggetti residenti, con riduzione del 25% del dovuto; 

 7,60‰

 

-

0,00

7,60‰

Pertinenze delle abitazioni principali escluse dal limite numerico o categoria catastale ammesse a detrazione

Fabbricati inagibili

Fabbricati di interesse storico e artistico

 7,60‰

 

-

0,00

7,60‰

Abitazione e una pertinenza, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo che risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in uso ai parenti in linea retta entro il 1°grado (genitori/figli), anch’essi residenti, pur senza contratto di comodato. La presente aliquota può essere applicata anche in favore di più figli.  Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante apposita comunicazione.

8,60‰

-

0,00

8,60‰

Abitazioni e relative pertinenze diverse dall’abitazione principale sfitte o locate (con esclusione dei contratti territoriali)

Altri fabbricati, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso strumentale, quali negozi, uffici, laboratori artigianali, ecc.. Abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il  1°grado, che non possiedono i requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile.

9,60‰

 

0,00

9,60‰

Immobili in categoria catastale D, ad eccezione dei D/10;

2,00‰

 7,60‰

 

0,00

9,60‰

Terreni agricoli NON posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a titolo principale, ove non considerati esenti in base alla CM nr.9/1993;

5,60‰

-

 esenti

 

5,60‰

Aree fabbricabili

10,60‰

-

0,00

10,60‰

Esenzioni

ABITAZIONI PRINCIPALI

abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione A1/A8/A9) – Esenzione estesa dal 2016 anche alla TASI (tassa sui servizi indivisibili).

ANZIANI E DISABILI

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

a) Una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

b) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento cessazione degli effetti civili del matrimonio

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

FORZE DI POLIZIA

Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 

COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA

a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica (a partire dall’anno 2016)

ALLOGGI SOCIALI

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA

di cui al comma 8 dell’articolo 13 del d.l. 06/12/2011 n. 201

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI agricoli iscritti alla previdenza a titolo principale.

TERRENI AGRICOLI NON posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali a titolo principale, ove considerati esenti in base alla CM nr.9/1993

Casi di esenzione per terreni agricoli in zona parzialmente montana 

Si informa che alcuni terreni agricoli nel Comune di Poggio Torriana sono situati in zona montana, e pertanto ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/77 sono ESENTI per quanto concerne l’assoggettamento all’ I.M.U.
Si chiede pertanto ai rispettivi proprietari di controllare, con i dati di seguito riportati, se i terreni agricoli di cui si calcola la relativa IMU per il Comune di Poggio Torriana sono soggetti o meno al pagamento.

TERRENI IN LOCALITA’  TORRIANA

Nr. fogli totalmente esenti

1 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 52 – 53 – 54 – 62 – 63 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 - 90

Il Foglio nr. 2 è esente dalla tassa solo nelle seguenti particelle

1 –  3 –  40 – 42 – 80 - 232 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314

Il Foglio nr. 9 è soggetto a tassa solo nelle seguenti particelle

36 – 37 – 38 – 39 – 40 –  77 – 125 –  160 – 167 – 230 –  239 – 249 – 253 – 254 - 255

TERRENI IN LOCALITA’  POGGIO BERNI

Nr. fogli totalmente esenti

6 – 8 – 9 - 11

Il Foglio nr. 5 è esente dalla tassa solo nelle seguenti particelle

44 – 45 - 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 62 – 72 - 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 94 – 95 – 100 – 101 – 103 – 104 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 137 – 149 – 153 - 155 – 608 – 611 – 612 – 619  – 624 – 625 - 627 – 651 – 689 – 693 – 694 – 695 - 696 - 697 - 702 - 704 – 706 – 749 – 750  – 761 – 763 - 771 - 772

Il Foglio nr. 12 è soggetto a tassa SOLO  nelle seguenti particelle

39 – 108 – 109 – 113 – 114 – 115 – 116 – 118 – 125 – 126 -  523 – 524 – 580 - 684

Aree Fabbricabili

Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 25 GENNAIO 2018 sono stati definiti i valori medi in Comune commercio per l’anno 2018 delle aree edificabili ai fini IMU (vedi allegato). Si precisa che, relativamente alle aree poste in zone di espansione residenziale C, per le quali i proprietari delle stesse detengano una percentuale inferiore al 20% dell’intera superficie del comparto, anche nel caso in cui per tali aree risulti presentato e/o approvato il piano urbanistico comunque denominato, ma non ancora stipulata la convenzione urbanistica, il valore delle aree edificabili, con decorrenza dal 2017, è stato ridotto del 50%, rispetto a quanto indicato nelle tabelle allegate.
Si evidenzia però che il vigente regolamento comunale IMU prevede che, nel caso in cui il contribuente abbia già definito ai fini fiscali (ad esempio con atto di compravendita, o con perizia stragiudiziale) un valore superiore a quello deliberato dal Comune, è obbligato a dichiarare e a versare su tale valore superiore.

Versamento

Il versamento dell’ IMU si effettua in 2 rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.
Per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale “D” (ad eccezione dei D/10 strumentali all’agricoltura) è riservata allo Stato una quota di imposta IMU pari al 7,6‰, mentre al Comune spetta soltanto l’eventuale aumento di imposta.
Il versamento IMU e TASI si effettua esclusivamente tramite modello F24 ordinario o F24 semplificato (codice ente: M324), utilizzando gli appositi codici tributo:
Codici tributo IMU
3912: Abitazione principale e pertinenze
3914: Terreni agricoli – COMUNE
3916: Aree fabbricabili – COMUNE
3918: Altri fabbricati – COMUNE, ad eccezione dei fabbricati nel gruppo catastale “D”
3925: Fabbricati nel gruppo catastale “D” – STATO
3930: Fabbricati nel gruppo catastale “D” – COMUNE

Ai sensi del Regolamento comunale vigente il limite per il quale il versamento non è dovuto è di € 5,00.

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale sono avvenute variazioni. In allegato è possibile scaricare il modello di dichiarazione.
Si ricorda inoltre che l’obbligo dichiarativo ai fini IMU è rimasto soltanto in pochi casi, quali ad esempio:
- variazioni in merito alle aree fabbricabili (acquisto, vendita, fine edificazione, acquisto o perdita dell’edificabilità, modifica del valore di mercato, inizio o fine intervento edilizio);
- abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado;
- perdita o acquisto delle agevolazioni per conduzione diretta dei terreni agricoli;
- chiarimenti in merito alle pertinenze (nel caso di due o più unità nella stessa categoria catastale);
- situazioni particolari relative all’abitazione principale (inizio o fine del diritto di abitazione, assegnazione della casa ad uno degli ex coniugi con conseguente applicazione del diritto di abitazione).
- Fabbricati posseduti dall’impresa costruttrice, ultimati e destinati alla vendita (c.d. “beni merce”), che beneficiano dell’esenzione IMU.

Per tutti gli altri casi, per i quali le istruzioni dicono chiaramente che non sussiste obbligo dichiarativo, la dichiarazione non va presentata.
Le rendite catastali aggiornate possono essere consultate gratuitamente sul sito dell’Agenzia del Territorio, a questo indirizzo: http://sister.agenziaentrate.gov.it/CitizenVisure/index.jsp

Cosa fare

Nel sito del Comune di POGGIO TORRIANA è possibile effettuare il calcolo on-line e stampare il modello F24 per poter eseguire il pagamento dell’IMU collegandosi al link mate sportello telematico presente in homepage.

Responsabili del procedimento

Giorgia Agostini - Candi Luisa

Allegati

Qui sotto trovi i regolamenti relativi al procedimento.

Valuta questo sito